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"C.S.B. AS SETTECROCIARI”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA”
STATUTO
Art. 1 - COSTITUZIONE
E' costituita un'associazione
sportiva, disciplinata dagli artt. 36 e segg. Cod.Civ. denominata "C.S.B.
AS SETTECROCIARI” – Associazione Sportiva Dilettantistica".
L’associazione si impegna ad affiliarsi alla FIBIS, la Federazione
Sportiva Nazionale del Biliardo, riconosciuta dal C.O.N.I.,
conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le
disposizioni statutarie e ai regolamenti della FIBIS o delle
Federazioni sportive nazionali a cui intende affiliarsi.
Art. 2 - DURATA
L'Associazione ha durata illimitata
nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea
straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 29 del presente
statuto.
Art. 3 – SEDE LEGALE
L’associazione sportiva ha sede
legale in Cesena Via Provinciale San Mauro n.3385.
La variazione della sede legale
potrà essere deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci.
Art. 4 – SCOPO
L'Associazione è apolitica, non ha
scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare
l’attività sportiva nell’ambito dello sport del Biliardo a Boccette.
In particolare i fini istituzionali
dell’Associazione sono:
a)
lo sviluppo, la
promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport
dilettantistico del biliardo a boccette, nelle specialità ad esso
appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio
dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa
l’attività didattica;
b)
La gestione di attività
e servizi connessi e strumentali all’organizzazione ed al
finanziamento dello sport sopra descritto;
c)
L’organizzazione di
attività ludiche e di formazione sportiva comunque inerenti al
Biliardo a Boccette;
d)
La prevenzione per la
tutela della salute degli atleti e la repressione dell’uso di
sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni
degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche.
Fermo restando
che l’oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello
sport del Biliardo, l’Associazione si propone inoltre di:
I)
promuovere e sviluppare
attività sportive dilettantistiche.
II)
Gestire impianti, propri
o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario
genere.
III)
Organizzare squadre
sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi,
manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive.
IV)
Organizzare corsi di
avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di
formazione per operatori sportivi.
V)
Promuovere attività
didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva nonché organizzare corsi di
istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
VI)
Gestire, previo
ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali.
VII)
Esercitare, in maniera
meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura
commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
VIII)
Pubblicare giornali
periodici da distribuire per almeno 1/3 ai soci dell’associazione.
IX)
Attivare rapporti e
sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per
gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate.
Collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e
iniziative sportive.
X)
Organizzare gite e
uscite di gruppo ai fini di promuovere o incentivare nuove eventuali
attività sportive dilettantistiche.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 5 – PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale è costituito:
a)
da beni mobili ed immobili che
diverranno proprietà dell' Associazione;
b)
da eventuali fondi di riserva
costituiti con le eccedenze di bilancio;
c)
da eventuali erogazioni, donazioni e
lasciti effettuati da soci, dai privati o da Enti;
Le entrate dell'Associazione per il
conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
1.
dalle quote sociali e dai
corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
2.
dall'utile derivante dalle attività
e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa
partecipa;
3.
da ogni eventuale entrata che
concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4.
dagli introiti derivanti dalla
eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai
soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai soci di
materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica
sportiva;
5.
Dalle eventuali sponsorizzazioni o
entrate pubblicitarie finalizzate al reperimento dei fondi necessari
al conseguimento dello scopo sociale.
Le somme versate per la quota
sociale o contributo associativo, non sono rivalutabili, non sono
trasmissibili.
Art. 6 – ESERCIZIO SOCIALE E
RENDICONTO
L’anno sociale e l’esercizio
finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il 31
Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, ovvero entro sei mesi ove particolari esigenze lo
richiedessero, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico
e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre
all'approvazione dell' Assemblea dei soci secondo le disposizioni
del presente Statuto.
Il rendiconto deve essere redatto
con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economica – finanziaria
dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei
confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale
attività commerciale posta in essere accanto all’attività
istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di
accompagnamento.
Copia del rendiconto deve essere
messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione
dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
All'Associazione è vietato
distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante
la vita dell' associazione stessa, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7 - SOCI E LORO CATEGORIE
Possono far parte dell'associazione
le persone fisiche di ambo i sessi e le persone giuridiche, in
regola con il pagamento delle quote stabilite all'art. 13 del
presente Statuto, ed il numero degli associati è illimitato.
I soci si distinguono in:
a)
Soci Fondatori
b)
Soci Effettivi
c)
Soci Junior:
tutti coloro che all'atto dell'iscrizione non abbiano compiuto il
diciottesimo anno. L'iscrizione di soci Junior è subordinata
all'assenso di chi ne esercita la patria potestà. I soci junior non
hanno diritto di voto nelle Assemblee.
d)
Soci Onorari:
sono dichiarati tali, da parte del Consiglio Direttivo, le persone
fisiche o gli enti che operino o abbiano operato con particolare
impegno a favore dell' associazione.
Il socio onorario non paga nessuna
quota.
La distinzione di denominazione è
posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non
comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti
gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo
è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e
uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire
l'effettività del rapporto associativo medesimo.
Art. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI
Per l'ammissione a socio, avvallata
a garanzia da due soci effettivi, si deve presentare domanda al
Consiglio Direttivo, il quale esaminerà le domande presentate e darà
comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda
stessa. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e
contro la cui decisione non è ammesso appello.
I soci una volta ammessi, pagano la
quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal
Consiglio Direttivo dell'Associazione.
L'adesione all'Associazione è a
tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee
alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di
recesso da parte del socio.
Il socio che intende dimettersi
dall’Associazione dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo.
Le quote versate all'Associazione
non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio
radiato.
Art. 9 - DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno il dovere di:
a)
osservare le disposizioni sia
legislative sia regolamentari vigenti in materia sportiva;
b)
mantenere specchiata condotta morale
nell’ambito dell’Associazione ed al di fuori di essa;
c)
versare puntualmente le quote
sociali stabilite;
d)
astenersi da qualsiasi atto che
possa nuocere all’Associazione;
e)
i soci possono partecipare
all'attività agonistica solamente sotto i colori sociali stabiliti a
priori e dell'associazione; diversamente saranno radiati.
Art. 10 - DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno eguali diritti e
cioè di:
1.
frequentare i locali sociali, di
servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2.
prendere parte alle competizioni
sportive promosse dall'Associazione e da altri Enti sotto i nostri
colori sociali.
3.
partecipare a qualsiasi
manifestazione organizzata dall'Associazione;
4.
intervenire e discutere alle
assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al
Consiglio Direttivo;
5.
partecipare con il proprio voto alla
delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
6.
di esercitare il diritto di voto
per l'elezione del Consiglio Direttivo, salvo quanto dispone l'art.
27 di questo Statuto;
7.
essere delegati ad assumere
incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità di
cui all'art. 27 del presente Statuto;
8.
esercitare il diritto di voto per
le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale salvo quanto
stabilito dall'art. 8 del presente Statuto.
Art. 11 - RESPONSABILITÀ
DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione declina ogni
responsabilità per incidenti di ogni specie che possano accadere ai
soci ed a qualsiasi altra persona che faccia uso di attrezzature
sociali;
Art. 12 - QUOTE SOCIALI
Tipi di quote:
1.
Quota associativa annuale,
uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio
Direttivo
2.
Quota aggiuntiva
per il pagamento di corrispettivi specifici.
Ogni socio deve versare la quota
associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro
il termine fissato dal Consiglio stesso.
La quota associativa non è
rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di
morte.
Art. 13 - DIMISSIONI DEL SOCIO
Nel caso di aumento delle quote
sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalle
Assemblee, i Soci che non intendono aderirvi hanno la facoltà di
dimettersi nei 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione
dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; oltre tale
termine l'adesione viene tacitamente prorogata.
Al dimissionario non verrà
rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di
Statuto.
Art. 14 - CESSAZIONE DELLA QUALIFICA
DI SOCIO
Il socio cessa di far parte
dell'Associazione:
a)
per dimissioni;
b)
per mancato rinnovo delle quote
sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio
Direttivo
c)
per inosservanza del presente
Statuto;
d)
per decisione del Consiglio
Direttivo a causa di gravi inadempienze; qualora il socio dimostri
di non condividere le finalità dell'Associazione e comunque risulti
di turbamento nello svolgimento dell'attività dell' Associazione
stessa.
e)
per radiazione;
f)
per decesso.
Art. 15 - MORTE DEL SOCIO
La quota sociale non é trasmissibile
agli eredi in caso di morte del socio; l'erede non subentrerà nei
diritti connessi alla quota associativa.
Art. 16 - SANZIONI PER I SOCI
In caso di trasgressioni alle norme
sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio
Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:
a)
- Avvertimento;
b)
- Ammonizione;
c)
- Diffida;
d)
- Sospensione a tempo illimitato;
e)
- Radiazione.
Il Socio moroso potrà essere radiato
con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 17 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
a)
l'Assemblea dei Soci;
b)
il Presidente;
c)
il Consiglio Direttivo.
Art. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci è l'organo
sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola
con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio
all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad
un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad
un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci
nell’ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri
per conseguire gli scopi sociali.
Essa è anche organo giudicante
dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie
di sua competenza e su qualunque argomento che interessi la vita
sociale che non sia previsto dal presente Statuto.
Le decisioni dell'Assemblea possono
essere modificate solo da una successiva Assemblea. L'Assemblea
ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno dal
Presidente entro i primi quattro mesi dell'anno sociale successivo,
o sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, per:
-
discutere ed approvare
la relazione morale e sportiva dell'anno precedente;
-
per discutere ed
approvare il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il
bilancio preventivo;
-
per l'elezione del
Consiglio Direttivo dell' Associazione;
Essa inoltre delibera su tutti gli
argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non
rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano
legittimamente sottoposti al suo esame, nonché in merito
all’approvazione dei regolamenti sociali.
L’assemblea straordinaria delibera
sulle seguenti materie:
-
approvazione e
modificazione dello statuto sociale;
-
atti e contratti
relativi a diritti reali immobiliari;
-
scioglimento
dell’associazione e modalità di liquidazione
L'Assemblea dei soci, sia ordinaria
che straordinaria, viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo,
mediante affissione di apposito avviso presso la bacheca situata
nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata;
o mediante comunicazione postale da parte del Presidente almeno
quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione e nei casi
urgenti, con raccomandata a mano o telegramma da inviarsi almeno due
giorni prima dell' Assemblea.
L'avviso di convocazione deve
indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e
Il luogo della riunione.
Le Assemblee saranno valide:
-
in prima convocazione,
con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
-
in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei presenti con gli stessi requisiti.
Le deliberazioni dell'Assemblea
vincolano tutti i soci, esclusi i soci che intendano dimettersi
dalla Società.
L’assemblea ordinaria e
straordinaria deliberano validamente con voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Art. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE
SOCIALI
Le cariche sociali hanno la durata
di cinque anni.
Le cariche sociali sono onorifiche e
sono a titolo gratuito.
Le cariche sociali s'intendono
definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la
designazione. L'elezione degli organi dell'Associazione è basata
sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo
che passivo.
Tutte le elezioni alle cariche
sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.
-
Il Consiglio Direttivo
dell'Associazione è eletto con i voti espressi dai soci nel corso
dell'Assemblea sociale, ogni socio potrà esprimere al massimo un
numero di quattro preferenze, saranno designati, i primi sette della
graduatoria quali componenti il Consiglio Direttivo per biennio,
purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
-
Il Presidente
dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri
membri e la sua votazione sarà valida in prima votazione se il
candidato avrà ottenuto la metà più uno dei voti di cui dispone il
Consiglio; in seconda votazione, sarà sufficiente la maggioranza
semplice dei partecipanti.
-
Il Vice Presidente
è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri secondo le
modalità stabilite per l'elezione del Presidente.
Art. 20 - IL PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE
Il Presidente eletto dal Consiglio
Direttivo è il legale rappresentante della Associazione e risponde
del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea Sociale.
Il Presidente assolve i seguenti
compiti:
a)
provvede al disbrigo degli affari
correnti e all'ordinaria amministrazione,
b)
convoca e presiede le riunioni dei
Consiglio Direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello
stesso;
c)
firma gli atti e ne delega la firma;
d)
convoca l'Assemblea Sociale.
In caso di temporanea assenza o
impedimento, il Presidente delega in tutto od in parte le sue
funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente.
Art. 21 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è retta da un
Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall'Assemblea
ordinaria dei soci.
Il primo Consiglio Direttivo . viene
eletto dai soci effettivi.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i
propri componenti:
-
Il Presidente
-
Il Vicepresidente
-
Il Segretario
-
Il Tesoriere
Art. 22 – COMPITI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato:
-
dal Presidente
-
dal Vice Presidente;
-
da cinque Consiglieri
tra i quali viene eletto il Tesoriere ed il Segretario; il
Segretario può ricoprire anche la carica di Tesoriere e viceversa.
Esso ha durata cinque anni e può
essere rieletto.
Esso si riunisce e delibera per le
finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione
dell'Associazione.
Oltre tutte le attribuzioni
conferitegli dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo ha i
seguenti obblighi:
1.
curare il conseguimento dei fini
statutari;
2.
amministrare i beni sociali e
curarne l'incremento;
3.
redigere il rendiconto economico e
finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre
all'approvazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci entro
quattro mesi dall' inizio dell' anno o sei mesi qualora particolari
esigenze lo richiedano.
4.
deliberare sulla accettazione dei
soci e sulla eventuale espulsione.
5.
provvedere alla compilazione dei
regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti dell'
associazione.
6.
predisporre la relazione morale
tecnica della gestione sociale da presentare all'assemblea per
l'approvazione.
7.
conferire incarichi specifici di
controllo e di consulenza tecnica;
8.
nominare, in caso di necessità,
commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
9.
applicare tutti i regolamenti del
presente statuto;
10.
impartire, tutte le disposizioni di
carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento
dell'associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni dell' assemblea sociale;
11.
stabilire la data, l'ora, la sede e
l'ordine del giorno dell'assemblea sociale ordinaria ed
eventualmente straordinaria;
12.
deliberare su ogni altro argomento
di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo
successiva ratifica da parte dell' assemblea su questioni che non
fossero contemplate da nessuna norma sociale.
13.
eleggere fra i suoi componenti il
presidente, il vice presidente ed il tesoriere.
14.
curare l'interesse dei soci e
dell'associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri
sia direttamente che tramite le varie federazioni.
Il Consiglio Direttivo può
affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i
limiti.
Il Consiglio Direttivo è convocato
dal Presidente tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Il
Consiglio Direttivo potrà essere convocato dal Presidente dietro
semplice richiesta scritta o verbale del Vicepresidente, di un
Consigliere o del Segretario o del Tesoriere, senza formalità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo
sono valide quando vi partecipano almeno quattro dei suoi componenti
e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di
parità prevale sempre il voto dei Presidente. Qualora un componente
del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di
far parte del Consiglio, sarà rimpiazzato dal primo nella
graduatoria che segue l'ultimo eletto dall' Assemblea sociale, in
caso di parità vale il primo sorteggiato.
Decade dal Consiglio Direttivo il
socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal
Presidente, non partecipa alla riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo decade prima
della fine del mandato:
a)
quando l'assemblea sociale non
approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il
bilancio preventivo;
b)
quando il totale dei suoi componenti
sia ridotto a meno di quattro.
In questi casi l'ordinaria
amministrazione verrà assunta dai tre soci più anziani di iscrizione
che provvederanno entro trenta giorni dalla data di scioglimento del
Consiglio Direttivo ., ad indire nuove elezioni.
E’ fatto divieto ai componenti del
Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire la medesima
carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche
nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina
associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della
medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva
Art. 23 – NORME SULL’ORDINAMENTO
INTERNO
L’associazione è caratterizzata
dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità
delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli
associati; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri soci e non può avvalersi
di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento
dell’attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di
trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità
previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di
attività sportive dilettantistiche che nell’ambito
amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non
eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione
indiretta di proventi o utili.
Art. 24 - APPROVAZIONE E PUBBLICITA'
DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Entro quattro mesi, o sei mesi
qualora particolari esigenze lo richiedano, dalla chiusura del
bilancio, il Presidente dell'Associazione deve sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e
finanziario relativo all'attività complessivamente svolta
nell'esercizio stesso.
Tale rendiconto deve restare
depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione di
chiunque abbia motivo d’interesse alla consultazione. I rendiconti
regolarmente approvati devono essere conservati.
Art. 25 - IL SEGRETARIO
DELL'ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Direttivo nomina un
Segretario dell'Associazione tra i soci della stessa, avente i
requisiti di eleggibilità di cui all'art. 27 del presente Statuto.
Il Segretario può essere nominato
nell'ambito del Consiglio Direttivo o al di fuori
dell'Associazione.
Egli assicura la funzionalità e
l'efficienza della Segreteria nel rispetto delle direttive impartite
dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario:
a)
provvede all'esecuzione delle
delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sociale;
b)
esercita le funzioni che gli sono
attribuite dallo statuto sociale;
c)
assiste di diritto alle riunioni
dell' Assemblea Sociale, del Consiglio Direttivo . e ne redige
verbale che verrà da lui firmato;
d)
stabilisce chi ha diritto di
partecipare alle Assemblee ed alle votazioni;
e)
nelle Assemblee elettive è preposto
alla verifica dei poteri.
Art. 26 - ELEGGIBILITÀ ED
INCOMPATIBILITÀ
Sono eleggibili alle cariche sociali
i soci in regola con tutti gli adempimenti sociali e in possesso dei
seguenti requisiti:
a)
hanno compiuto la maggiore età alla
data della loro elezione;
b)
assenza di provvedimenti
disciplinari in ambito sportivo - sociale e civile in genere.
Art. 27 - MODIFICHE DELLO STATUTO
SOCIALE
Il presente Statuto può essere
modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria con la presenza di
almeno il 75% degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Art. 28 – CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Tutte le controversie insorgenti
tra l’associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito
secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di
appartenenza).
In tutti i casi in cui, per
qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio
arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza,
questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle
parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così
designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di (indicare
la città dove ha sede l’associazione).
La parte che vorrà sottoporre la
questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con
lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20
giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero
dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il
pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo
del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede in (indicare
la città dove ha sede l’associazione) e il Collegio giudicherà ed
adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi
considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile
dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la
procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di
promozione di cui alla prima parte del presente articolo.
Art. 29 - SCIOGLIMENTO
DELL'ASSOCIAZIONE
Qualora si verifichi un evento
ritenuto incompatibile con l'esistenza dell' Associazione, il
Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci.
La deliberazione di scioglimento
sarà valida con almeno i tre/quarti dei voti favorevoli dei soci
aventi diritto al voto ai sensi dell' Art. 8 di questo Statuto.
Deliberato lo scioglimento per
qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad
altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo proposto in merito alla
destinazione dell'eventuale residuo attivo dei patrimonio
dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
IL
SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
SAMUELE PAVOLUCCI
SEVERI SILVANO
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